(Provincia di Bolzano) (Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale delle Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II dell'11 marzo 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4657 del 28 dicembre 2007, E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Smaltimento dei fanghi da parte dei comuni 1. I comuni provvedono all'estrazione ed allo smaltimento del fango dei sistemi di smaltimento individuali delle acque reflue domestiche di cui all'art. 34, comma 3, della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, di seguito denominata legge provinciale, raggiungibili tramite una strada che permetta l'accesso ai mezzi di autospurgo. Negli altri casi, il compito di provvedere all'estrazione ed allo smaltimento del fango spetta al titolare dello scarico.