(Provincia di Bolzano)
(Pubblicato  nel  suppl.  n.  1 al Bollettino ufficiale delle Regione
         Trentino-Alto Adige n. 11/I-II dell'11 marzo 2008)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 4657 del 28
dicembre 2007,
                              E m a n a
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
             Smaltimento dei fanghi da parte dei comuni

1.  I  comuni provvedono all'estrazione ed allo smaltimento del fango
dei  sistemi di smaltimento individuali delle acque reflue domestiche
di  cui all'art. 34, comma 3, della legge provinciale 18 giugno 2002,
n.  8, di seguito denominata legge provinciale, raggiungibili tramite
una strada che permetta l'accesso ai mezzi di autospurgo. Negli altri
casi, il compito di provvedere all'estrazione ed allo smaltimento del
fango spetta al titolare dello scarico.